Il Processo penale, un ulivo che si crede agrume

Il Processo penale,  un ulivo che si crede agrume

di Santino Mirabella

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania

Circolano, come una Smart dal motore truccato, bozze di disegni di legge delega per la riforma del processo penale. La novità sarebbe far trascorrere un anno solare senza che modifiche stravolgano precedenti modifiche che avevano a loro volta stravolto precedenti innovazioni che avevano in precedenza novellato etc. etc.

Il processo penale, così come il codice penale in esso veicolato, sono stati da me in passato paragonati alla sommità del monte Etna: spettacolarmente ripreso da audaci droni che ci regalano formazioni geologicamente già modificate pochi giorni dopo, così che ogni immagine ha in sé il germe di diventare vecchia troppo presto.

Nella selva oscura di leggi e leggine, di cavilli che producono lifting alla rovescia, di commi che spaccano l’atomo e di fiori teorici piantati sull’asfalto della quotidianità, ora il Ministero della Giustizia attuale pensa di lasciare il suo segno non risolvendo i problemi concreti ma immaginando mondi fantastici.

Il nuovo codice penale nacque sospinto dalle intenzioni di innestare nell’albero di ulivo della nostra tradizione giuridica un ramo di mandarino verde, con il risultato di aver creato un ulivo che si crede agrume.

Il nostro attuale codice penale, in fondo, è abbastanza giovane (in autunno compirà 30 anni), ma nemmeno da giovane godeva di una struttura fisica da atleta; e, se atleta fosse stato, non avrebbe mai trovato un ruolo diverso dal mediano di rottura, privo come era di visioni a lungo termine e, per di più, sempre sottoposto alle strategie confuse di centinaia di allenatori senza mai uno schema di gioco.

In questi 30 anni vi sono state un centinaio di modifiche legislative; il processo, figlio prediletto nel guscio del procedimento penale vero e proprio, ha ricevuto aggettivazioni paradossali.

Si è parlato di “processo giusto”, come se avesse un senso immaginarne, ufficialmente, il suo opposto, il “processo ingiusto”. O come dire che prima era sempre stato ingiusto, con ciò legittimando tutti i condannati a professarsi a prescindere vittime di iniquità. Si è parlato di “processo snello”, come se fosse plausibile un “processo obeso”. Addirittura esilarante la fase in cui l’agognato processo lo si definì “breve”, inventandosi correlativamente, unici al mondo, l’idea di una prescrizione del processo e non del reato (!).

Si tralasciano, insomma, con estrema facilità le problematiche logistiche apparentemente banali e poco appetibili per il popolo-elettore (benzina nelle auto, soldi per gli straordinari del personale amministrativo, nuovi concorsi etc.). Eppure è soprattutto per esse che l’Italia a livello europeo si piazza malissimo in termini di efficienza. Infatti lo stesso Ufficio statistico del Ministero della Giustizia ha stilato una classifica con oggetto il grado di efficienza del sistema giudiziario in Europa e, su 42 Paesi presi in considerazione, l’Italia è al trentacinquesimo posto. Vi è poco da vantarsi, ma tutti scaricano sugli altri le responsabilità. Eppure per costruire un palazzo occorre che l’imprenditore fornisca cemento, mano d’opera, macchinari e non stia invece a braccia conserte a vedere quanto gli operai/operatori del diritto riescano a imitare il mago Silvan.

Entro la fine dell’anno, come accennato prima, il Ministero annunzia una nuova riforma. Il problema è nel manico ma si pensa al temperino spuntato. La deflazione del nodo-dibattimento è problema serio. Affrontare le questioni in ordine ai riti alternativi è certamente giusto, ma la velocizzazione cieca, senza operare alcunché nel contesto, è come asciugare il sapone dagli specchi senza considerare che arrampicarvisi rimane ugualmente arduo.

Come sempre si punta a limitare i casi in cui si svolge il dibattimento attraverso modalità che stanno alla giustizia sostanziale come un mio disegno ad un quadro di Van Gogh.

In particolare al punto 15 della bozza governativa si propone di «modificare la regola di giudizio di cui all’articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale, al fine di limitare il rinvio a giudizio ai casi in cui gli elementi acquisiti consentano una prognosi di accoglimento della prospettazione accusatoria»; quindi in dubio pro reo.

In tal modo è tutta la ratio della udienza preliminare a crollare, così come vengono smentite le strutturazioni di fondo dell’intero sistema processuale. Se la prova si forma in dibattimento, attraverso il tanto conclamato intarsio tra prova orale/parità delle parti/contraddittorio davanti al Giudice terzo, come si può pretendere che tutto sia anticipato ad una fase nata solo per fare da filtro laddove non vi siano rose che possano fiorire?

Scomparirebbe quasi la valutazione in ordine alle evoluzioni dibattimentali del materiale investigativo, foriere di sviluppi anche grazie ai poteri molto più ampli del Giudice del dibattimento. Tutto si deve ‘capire’ in anticipo, in una fase diversa. Non se si possa sostenere una accusa nel contradditorio delle parti, come adesso, ma se vi siano ‘già’ elementi per una condanna (pronosticata).

Ma nel corso della udienza preliminare si ragiona allo stato degli atti, con qualche possibilità di integrazione; stravolgendola come si potrebbe ancora dire che il processo si mantenga accusatorio e orale?

In questo modo si celebrerebbe una specie di pre-processo, ove la ratio valutativa diverrebbe un anticipato doppione del dibattimento. A questo punto sfugge il senso di una udienza preliminare trasformatasi in mero trailer del dibattimento.

Addirittura folle, e definitiva conferma della trasformazione della udienza preliminare in un piccolo pre-processo, sarebbe poi la paventata introduzione dell’obbligo di motivazione del decreto di rinvio a giudizio da parte del giudice dell’udienza preliminare. Una ordinanza motivata che si porrebbe come propedeutica a una futura sentenza motivata a seguito di un processo a quel punto, sì, “obeso”, nel corso del quale qualunque Giudice dovrà motivare ogni passo come se stesse scrivendo una tesi di laurea. Si dimentica che il processo è una scansione di tappe e non possono tutte essere affrontate in maniera uguale, pena la paralisi del sistema (a fronte della viceversa ostentata volontà di semplificazione). A tal proposito è stato segnalato (prof. Simone Lonati) che ‘se la legge imponesse il proscioglimento in ogni caso di incertezza, l’emissione da parte del giudice dell’udienza preliminare di un decreto motivato di rinvio a giudizio non farebbe altro che certificare quell’assenza di dubbio in merito alla colpevolezza dell’imputato in grado di condizionare in maniera decisiva il dibattimento e la decisione finale del giudice’.  E’ chiaro che l’automatismo non avrebbe sì facile consequenzialità, essendo esso derivante dal ragionamento di chi giudice non è (altrimenti i Giudici di appello dovrebbero essere tutti condizionati dal Giudice di primo grado), però l’incongruenza logica e strutturale non è peregrina.

Per diminuire l’appesantimento del dibattimento grazie ai riti alternativi, occorrerebbe, forse, più semplicemente che la Procura della Repubblica prospetti un impianto accusatorio così solido da far optare i Difensori verso un rito abbreviato o verso il patteggiamento, non delegando ‘eccessivamente’ tutto al dibattimento.

E poi, a proposito proprio del patteggiamento, lascia perplessi in eccesso il prospettato ampliamento della applicazione del patteggiamento per pene sino a dieci anni di reclusione, con un rafforzamento del controllo del Giudice sulla fondatezza dell’ipotesi accusatoria.

Anche qui si altererebbe la ratio del patteggiamento. Infatti in esso il Giudice deve svolgere un accertamento che non verte verso la colpevolezza dell’indagato/imputato (che è colui che addirittura ‘chiede’ la pena, in accordo con il P.M.), ma solo sulla assenza immediatamente acclarabile di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, o il reato è estinto p manca una condizione di procedibilità).

Insomma, per snellire il processo, si sta pensando a ingolfare l’udienza preliminare trasformandola in un pre-processo, con possibilità di motivare addirittura anche il rinvio a giudizio; oppure, ancora, aumentare nella sostanza l’intervento del Giudice sulla proposta di patteggiamento. Et similia. Quindi vasi comunicanti: si vuole snellire l’uno appesantendo l’altro; il peso complessivo rimarrebbe però invariato.

L’appesantimento del dibattimento non consta soprattutto del numero dei processi che vi arrivano, ma anche per l’ingolfamento irragionevole della normativa fintamente garantista ma spesso di mero formalismo; per le assurde alchimie intorno – per esempio – alle notifiche, che nell’era digitale degli anni 2000 si reggono ancora sulle vecchie immagini dei postini/ufficiali giudiziari che inseguono fisicamente le parti processuali; dalla inutile epicentricità del collegio giudicante, che dovrebbe essere invece ridotto all’osso.

A tale ultimo proposito non ha senso che vi siano reati (vedi l’art. 73 D.P.R. 309/90, cioè lo spaccio di sostanze stupefacenti) di competenza monocratica, ma se vi sono contestate delle aggravanti diventano di competenza collegiale. Ma l’aggravante di aver ceduto uno spinello a un minorenne, per esempio, che differenza istruttoria richiede per far sì che diventino 3, e non più 1, i Giudici che se ne debbano occupare in dibattimento? In tal modo, in quel preciso momento, invece che celebrare tre processi (uno per Giudice) lo Stato sta spendendo i suoi soldi e il suo tempo per celebrarne uno solo.

E ha poi senso mantenere le Corti di Assise, con la tanto acclamata giuria popolare? I reati di Corte di Assise (i più gravi, come l’omicidio) sono già celebrati dal Giudice monocratico attraverso la richiesta di giudizio abbreviato presentata al G.U.P. Quindi il sistema giudiziario già in sé prevede la possibilità di bypassare la giuria popolare sulla sola richiesta di parte, e prevede quindi che sia possibile che ad occuparsi di quei reati possa essere un Giudice monocratico.

Noi abbiamo insomma un sistema processuale che prevede che la cessione di uno spinello a un ragazzo di 17 anni debba essere trattato da un collegio di tre Giudici, mentre una strage mafiosa possa essere trattata da un Giudice monocratico…

Infine, leggo perplesso, che secondo la bozza di riforma, gli uffici del Pubblico Ministero dovranno selezionale le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre sulla base di criteri di priorità trasparenti e predeterminati indicati nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica e redatti periodicamente dai dirigenti degli uffici, sulla base dei principi dalle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura. Tutto questo per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale.

In pratica al CSM, organo costituzionale, una leggina ordinaria attribuirebbe un ruolo selettivo circa la individuazione dei criteri per la selezione delle notizie di reato. Una ipotesi talmente fuori dal contesto costituzionale da pensare di essere su Scherzi a parte, assolutamente incompatibile con la normativa attuale, che andrebbe a quel punto riformata in blocco.

Se un reato debba essere ritenuto ‘minore’ ci pensi il legislatore ad intervenire: abrogandolo (esistono anche altre sanzioni non penali, ‘ricordo a me stesso’) oppure predisponendo il tanto annunciato e sempre abortito doppio binario, ove sia il Parlamento a prevedere una procedura più snella per i reati bagatellari.

Tutto ciò premesso (come amiamo dire noi giuristi), rimaniamo qui ad aspettare (s)fiduciosi. Non certo alla finestra, non ne abbiamo il tempo.

Con la speranza che grazie ad un’altra legge, quella statistica, prima o poi una riforma vedrà legislatori lungimiranti, che curino un ulivo come un ulivo. Altrimenti lamentarsi dell’olio sarebbe ipocrita.

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