Il TAR dà ragione al Comune di Belpasso, respinto il ricorso della Città metropolitana

 

 

 

 

CATANIA – Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto legittime le ordinanza emesse dal sindaco del Comune di Belpasso  con le  quali  si ingiungeva alla Città metropolitana  (ex Provincia regionale) di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati su strade di proprietà provinciale. Questo il contenuto della sentenza  n. 799/2019, pubblicata il 12 aprile, con la quale la Prima sezione del TAR di Catania condividendo le eccezioni e difese svolte dai legali del Comune di Belpasso (avv. Luca Ardizzone) ha integralmente rigettato il ricorso proposto dalla Città metropolitana ed ha confermato la piena” legittimità degli atti o provvedimenti adottati dal Comune etneo.

“Siamo soddisfatti per la sentenza dei giudizi amministrativi che confermano il buon operato dell’Amministrazione belpassese, la legittimità degli atti emessi  dall’allora sindaco Carlo Caputo e chiarisce che la rimozione dei rifiuti sulle strade provinciali, sulle aree di sosta di pertinenza e la bonifica delle microdiscariche è, e resta, di competenza della Città metropolitana (ex Provincia regionale di Catania). Il Comune di Belpasso – ha sottolineato il sindaco Daniele Motta – da anni si distingue per l’attenta politica di salvaguardia ambientale, l’efficace raccolta  dei rifiuti e la differenziata che ha raggiunto cifre da record. Dalla mancata azione di rimozione della Città metropolitana ne abbiamo subito un danno concreto e d’immagine, perché alcuni cittadini e automobilisti ritenevano che certe condizioni di degrado fossero una nostra responsabilità”.

Il contenzioso tra Città metropolitana e Comune di Belpasso è scaturito dopo il ricorso dell’Ente di via Nuovaluce che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 127 del 5.9.2017 con la quale si ordinava alla Città metropolitana “di provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti…” solidi urbani abbandonati da ignoti ai margini di varie strade provinciali…nonché al ripristino dello stato dei luoghi….entro 60 giorni dalla notifica..”. Le successive contestazioni poste dalla Città metropolitana sono state, quindi, giudicate infondate dai giudici amministrativi, Maria Stella Boscarino, presidente facente funzioni; Giuseppe La Greca, consigliere e Giuseppina Alessandra Sidoti, primo referendario estensore.

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