Il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha avviato la procedura di indagine nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini e del capo di Gabinetto del Viminale per sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale.
Al di là del tempo che ci vorrà, se mai si celebrerà ,per avviare questo processo, Salvini infatti è ministro e senatore della Repubblica, mi sorgono alcuni interrogativi per me inquietanti.
I poteri e le competenze del ministro dell’Interno sono disciplinati da varie leggi e decreti, l’ultimo dei quali emanato dal presidente della Repubblica risale al 7 Settembre 2001 e reca il numero 398.
La normativa in materia recita: “il ministero dell’interno è l’Organo di attuazione della politica interna dello Stato. Si occupa dell’amministrazione generale di tutti gli affari interni della società italiana, istituzionale e civile. Le sue principali funzioni sono divise in quattro aree e riguardano la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica tramite il coordinamento delle forze di polizia etc………”.
L’attività di polizia svolta per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica si configura come compito indefettibile dello Stato e, quindi, attività assolutamente doverosa e priva di intrinseca attitudine lesiva, in quanto esercitata per beni ed interessi dell’intera collettività e volta ad opporsi quindi alle potenziali offese che possono essere inferti da agenti esterni.
Questa fattispecie rientra nell’ambito, dell’uso legittimo delle armi o altri mezzi di coazione.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) all’art 5 lettera F prevede, fra i casi per cui si può essere privati della libertà :”se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio”
La disposizione risale al 1950 ed è stata aggiornata da ultimo l’11 maggio del 1994 ed è entrata in vigore il 1 novembre 1998, cioè in epoca non sospetta. Il procuratore della Repubblica è comunque un magistrato e, quindi, andando alla radice etimologica della parola, dotato di capacità di comandare e giudicare, sicuramente più (magis) di un comune cittadino; ma il comune cittadino, senza arrecare critica od oltraggio ha il diritto di chiedersi cosa avrebbe dovuto fare il ministro ed i suoi collaboratori? Ha eseguito i compiti propri del suo dicastero?
Ha fatto e fatto fare uso legittimo della forza per impedire ingressi irregolari nel territorio?
L’ha fatto nel rispetto dell’art 5 lettera F del CEDU.
Ho la sensazione che da qualche parte si stiano accantonando 250 anni di cultura giuridica, con buona pace del povero Montesquieu.
I poteri e le competenze del ministro dell’Interno sono disciplinati da varie leggi e decreti, l’ultimo dei quali emanato dal presidente della Repubblica risale al 7 Settembre 2001 e reca il numero 398.
La normativa in materia recita: “il ministero dell’interno è l’Organo di attuazione della politica interna dello Stato. Si occupa dell’amministrazione generale di tutti gli affari interni della società italiana, istituzionale e civile. Le sue principali funzioni sono divise in quattro aree e riguardano la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica tramite il coordinamento delle forze di polizia etc………”.
L’attività di polizia svolta per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica si configura come compito indefettibile dello Stato e, quindi, attività assolutamente doverosa e priva di intrinseca attitudine lesiva, in quanto esercitata per beni ed interessi dell’intera collettività e volta ad opporsi quindi alle potenziali offese che possono essere inferti da agenti esterni.
Questa fattispecie rientra nell’ambito, dell’uso legittimo delle armi o altri mezzi di coazione.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) all’art 5 lettera F prevede, fra i casi per cui si può essere privati della libertà :”se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio”
La disposizione risale al 1950 ed è stata aggiornata da ultimo l’11 maggio del 1994 ed è entrata in vigore il 1 novembre 1998, cioè in epoca non sospetta. Il procuratore della Repubblica è comunque un magistrato e, quindi, andando alla radice etimologica della parola, dotato di capacità di comandare e giudicare, sicuramente più (magis) di un comune cittadino; ma il comune cittadino, senza arrecare critica od oltraggio ha il diritto di chiedersi cosa avrebbe dovuto fare il ministro ed i suoi collaboratori? Ha eseguito i compiti propri del suo dicastero?
Ha fatto e fatto fare uso legittimo della forza per impedire ingressi irregolari nel territorio?
L’ha fatto nel rispetto dell’art 5 lettera F del CEDU.
Ho la sensazione che da qualche parte si stiano accantonando 250 anni di cultura giuridica, con buona pace del povero Montesquieu.
Alfio Franco Vinci